Art. 203
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Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 170 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presentino dentro tale termine.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 13 agosto 1940 · versione 0 su Normattiva