Art. 203

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[1]Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 170 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presentino dentro tale termine.

[2]((Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari)).

Testo vigente dal 13 agosto 1940 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art203 · fonte su Normattiva