Art. 207
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[1]La cognizione delle contravvenzioni previste dal precedente art. 205, appartiene ai Tribunali militari.
[2]Nei procedimenti per le anzidette contravvenzioni puo', senza procedersi al dibattimento, pronunziarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.
[3]Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva