Art. 207
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[1]La cognizione delle contravvenzioni previste dal precedente art. 205, appartiene ai Tribunali militari.
[2]Nei procedimenti per le anzidette contravvenzioni puo', senza procedersi al dibattimento, pronunziarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.
[3]Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 marzo 1956, n. 167
14La L. 23 marzo 1956, n. 167, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che il presente articolo e' abrogato limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei reati commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1956 al 22 dicembre 2008 · versione 14 su Normattiva