Art. 24

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[1]I consigli di leva hanno sede nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

[2]Essi sono composti: del presidente del tribunale o di altro magistrato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; di un commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S.P.E., delegato dal Ministro per la guerra.

[3]La presidenza del consiglio di leva nei casi di assenza o impedimento del magistrato e' tenuta dal commissario di leva.

[4]Assiste il consiglio, in qualita' di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio esercito, o, nella impossibilita', un medico civile.

[5]Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art24 · fonte su Normattiva