Art. 24
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[1]((I Consigli di leva hanno sede nella citta' capoluogo di provincia.
[2]Essi sono composti:
- a)di un commissario di leva, con funzioni di presidente;
- b)di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro;
- c)di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilita', di un medico civile, membro;
- d)di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.
[3]La presidenza nei casi di assenza o impedimento del commissario di leva spetta all'ufficiale delegato.
[4]Le sedute dei Consigli sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri Reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale,nell'interesse dei suoi amministrati)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7con decorrenza dal 5 marzo 1943
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'art. 1 - sub articoli 24 e 31 - del presente decreto potra' essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo".
Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 1 giugno 1957 · versione 8 su Normattiva