Art. 26
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[1]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[2]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946 · versione 0 su Normattiva