Art. 26

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[1]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

[2]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art26 · fonte su Normattiva