Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

[2]L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

[3]In caso di parita' di voti, prevale il voto dei presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto del medico)). 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

7

con decorrenza dal 5 marzo 1943

Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.

Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art26 · fonte su Normattiva