Art. 26
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[1]((Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[3]In caso di parita' di voti, prevale il voto dei presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto del medico)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7con decorrenza dal 5 marzo 1943
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.
Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva