Art. 29
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[1]Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.
[2]Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946 · versione 0 su Normattiva