Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' Commissioni mobili che si recano nelle localita' della rispettiva provincia, presso le quali per l'importanza o per l'ubicazione possano facilmente affluire gli iscritti di tutti i comuni viciniori, per effettuare la loro visita ed arruolamento.
[2]Per i capoluoghi di provincia non si costituisce Commissione mobile)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7con decorrenza dal 5 marzo 1943
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.
Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva