Art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' Commissioni mobili che si recano nelle localita' della rispettiva provincia, presso le quali per l'importanza o per l'ubicazione possano facilmente affluire gli iscritti di tutti i comuni viciniori, per effettuare la loro visita ed arruolamento.

[2]Per i capoluoghi di provincia non si costituisce Commissione mobile)). 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

7

con decorrenza dal 5 marzo 1943

Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.

Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art29 · fonte su Normattiva