Art. 31
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[1]Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce; di un commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito in S.P.E., delegato dal Ministro per la guerra.
[2]La presidenza e' tenuta dal predetto magistrato, e nel caso di sua assenza o impedimento, e' tenuta dal commissario di leva.
[3]Assiste la commissione, in qualita' di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio esercito, o, nella impossibilita', un medico civile.
[4]Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946 · versione 0 su Normattiva