Art. 31
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[1]Le Commissioni mobili sono composte:
- a)di un commissario di leva con funzioni di presidente; ((b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro));
- c)di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilita', di un medico civile, membro;
- d)di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.
[2]La presidenza nei casi di assenza o d'impedimento del commissario di leva spetta all'ufficiale delegato.
[3]Le sedute delle Commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri Reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati. 7 15
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 5 marzo 1943. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'art. 1 - sub articoli 24 e 31 - del presente decreto potra' essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo".
L. 25 aprile 1957, n. 308
15La L. 25 aprile 1957, n. 308, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, puo' essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 gennaio 1956.
Testo vigente dal 1 giugno 1957 al 22 dicembre 2008 · versione 16 su Normattiva