Art. 66
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[1]Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
[2]Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva o commissioni mobili sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
[3]Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'.
[4]Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.
[5]Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 7 dicembre 1940 · versione 0 su Normattiva