Art. 66
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[1]Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
[2]Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva o commissioni mobili sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
[3]Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'.4
[4]Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.
[5]Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 ottobre 1940, n. 1633
4La L. 14 ottobre 1940, n. 1633, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Agli effetti di cui al precedente comma, le decisioni di riforma, in deroga al disposto dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono revocabili a domanda dell'interessato, fino a quando egli non abbia ancora compiuto il 68° anno di eta'".
Testo vigente dal 7 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva