Art. 85
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[1]Il Ministro per la guerra ha facolta' di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:
[2]1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana dei quali almeno sei siano ancora a carico;
[3]2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;
[4]((3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta' o di madre vedova));
[5]4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta' oppure primogenito di madre vedova;
[6]5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano ne' figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
[7]6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
[8]7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
[9]8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
[10]9° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare;
[11]10° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
[12]Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 9 e 10 sono equiparati morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
[13]Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito della istruzione premilitare.
Testo vigente dal 14 aprile 1956 al 29 luglio 1961 · versione 15 su Normattiva