Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per la guerra ha facolta' di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:
[2]((1) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o piu' figli di nazionalita' italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;)) ((2) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalita' italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare));
- 3)unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta' o di madre vedova;
[3]4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta' oppure primogenito di madre vedova;
[4]5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano ne' figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
[5]6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
[6]7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
[7]8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
[8]9° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare;
[9]10° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
[10]Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 9 e 10 sono equiparati morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
[11]Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito della istruzione premilitare.
Testo vigente dal 29 luglio 1961 al 22 dicembre 2008 · versione 17 su Normattiva