Art. 9
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I cittadini dello Stato inscritti nelle liste di leva e validi alle armi, diventano soldati all'atto della leva fascista. Da quel giorno decorre per essi l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di loro eta', salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 15 dicembre 1946 · versione 0 su Normattiva