Art. 9
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((Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 45° anno di eta', salvo, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 10 su Normattiva