Art. 112
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[1]I militari residenti all'estero arruolati dal consiglio di leva in base all'atto di sottomissione, a senso del precedente art. 70, sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
[2]In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 22 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva