Art. 112

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1929 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]((I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso dell'art. 70 e del precedente articolo 3 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

[2]In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1928, n. 2959

2

La L. 24 dicembre 1928, n. 2959 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito possono essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito, per compiervi una ferma speciale di 6 mesi".

Testo vigente dal 22 gennaio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art112 · fonte su Normattiva