Art. 114
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Potranno ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi i militari dispensati per l'articolo 112 che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e quelli di essi che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, ed i tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 22 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva