Art. 114
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((I militari che a senso dell'art. 112 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di permanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino o di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici, o del bacino mediterraneo od europei)).
Testo vigente dal 22 gennaio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 2 su Normattiva