Art. 12 — Art. unico - R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742; art. 8 R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281)
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[1]Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima o dai ruoli della Regia marina.
[2]Il servizio da essi prestato in detto corpo e' considerato per ogni effetto servizio militare.
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