Art. 12Art. unico - R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742; art. 8 R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281)

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[1]Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima o dai ruoli della Regia marina.

[2]Il servizio da essi prestato in detto corpo e' considerato per ogni effetto servizio militare.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art12 · fonte su Normattiva