Art. 167
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 157 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]Alle contravvenzionipreviste dai precedenti articoli 165 e 166 sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 del codice penale.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva