Art. 70
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[1]Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorita' diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorita' del Regno.
[2]Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 22 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva