Art. 70

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[1]((Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 14, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorita' diplomatiche e consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

[2]Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al Consiglio di leva o al Comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati)).

Testo vigente dal 22 gennaio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art70 · fonte su Normattiva