Art. 84
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[1]L'ascrizione alla ferma di leva riducibile a quella minima di cui ai numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'art. 82 ed ai numeri 12°, 13°, 14° e 15° dell'art. 83 e' consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto gia' fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria.
[2]Non si terra' conto peraltro delle iscrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 12 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva