Art. 84
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[1]((L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai nn. 12, 13, 14, i dell'articolo 83 e' consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia di fatto gia' fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse seconda e terza categoria)).
[2]Non si terra' conto peraltro delle iscrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.
Testo vigente dal 12 luglio 1929 al 17 gennaio 1931 · versione 4 su Normattiva