Art. 88
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[1]La ferma e' quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata d'autorita' (ferma di leva) o per propria elezione (ferma speciale).
[2]La ferma di leva ordinaria e' di diciotto mesi.
[3]La ferma di leva riducibile puo' avere una durata varia che e' determinata dal Ministro per la guerra; ma non e' mai inferiore a sei mesi.
[4]La ferma di leva minima e' di tre mesi; ma il Ministro per la guerra ha facolta' di dispensare, con provvedimento di carattere collettivo e non individuale, dal compiere tale ferma i militari che vi sono ascritti.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva