Art. 88
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[1]La ferma e' quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata d'autorita' (ferma di leva) o per propria elezione (ferma speciale).
[2]La ferma di leva ordinaria e' di diciotto mesi.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1931, N. 3)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1931, N. 3)).
Testo vigente dal 17 gennaio 1931 al 2 novembre 1932 · versione 6 su Normattiva