Art. 88

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[1]La ferma e' quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata d'autorita' (ferma di leva) o per propria elezione (ferma speciale).

[2]La ferma di leva ordinaria e' di diciotto mesi.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1931, N. 3)).

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1931, N. 3)).

Testo vigente dal 17 gennaio 1931 al 2 novembre 1932 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art88 · fonte su Normattiva