Art. 89
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[1]L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla ascrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti dagli articoli 81 ed 82 ed alla ferma minima per i titoli previsti dall'articolo 83 e' consentita alla condizione che l'inscritto arruolato dimostri di avere frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o dimostri di non aver avuto la materiale possibilita' di frequentarli.
[2]Coloro che, pur avendone la possibilita', non abbiano frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le armi tre mesi in piu'.
[3]Tale periodo di servizio sara' prestato dagli ascritti alla ferma minima anche quando il Ministro per la guerra si sia avvalso della facolta' di dispensa di cui all'art. 88.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 11 maggio 1929 · versione 0 su Normattiva