Art. 89
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[1]((L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla iscrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti dagli articoli 81 e 82 ed alla ferma minima per i titoli previsti dall'art. 83 e' consentita alla condizione che l'inscritto arruolato dimostri di aver frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o premarinara o dimostri di non avere avuto la materiale possibilita' di frequentarli.
[2]Coloro che abbiano titolo a ferma riducibile e, pur avendone la possibilita', non abbiano frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le armi tre mesi in piu' della ferma determinata dal Ministro a norma dell'art. 88.
[3]Coloro che nelle stesse condizioni abbiano titolo a ferma minima potranno in tempo di pace conseguire il rimando della prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro. Se allo scadere di tale rinvio essi non dimostreranno di avere nel frattempo frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o premarinara, saranno senz'altro tenuti a compiere alle armi una ferma speciale di sei mesi)).
Testo vigente dal 11 maggio 1929 al 17 gennaio 1931 · versione 3 su Normattiva