Art. 9
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[1]Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di loro eta', salvo per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 12 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva