Art. 9

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[1]Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di loro eta', salvo per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

[2]L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi (salve le dispense dal compiere la ferma di cui ai successivi articoli 108, 112, 115, 116, 117 e 119) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 12 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art9 · fonte su Normattiva