Art. 9
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[1]((Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro eta', salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano)).
Testo vigente dal 12 luglio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 4 su Normattiva