Art. 9

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[1]((Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro eta', salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano)).

[2]L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi (salve le dispense dal compiere la ferma di cui ai successivi articoli 108, 112, 115, 116, 117 e 119) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Testo vigente dal 12 luglio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art9 · fonte su Normattiva