Art. 91
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Contraggono la ferma di anni tre:
- a)coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi;
- b)i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;
- c)coloro che sono ammessi nell'arma dei carabinieri reali come effettivi;
- d)i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;
- e)i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;
- f)i caporali e gli appuntati musicanti;
- g)i caporali maniscalchi;
- h)i caporali fuochisti dei lagunari del genio.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 15 ottobre 1931 · versione 0 su Normattiva