Art. 91
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((Contraggono la ferma di anni tre:
- a)i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;
- b)coloro che si arruolano volontari nell'Arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
- c)i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;
- d)i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;
- e)i caporali e gli appuntati musicanti;
- f)i caporali maniscalchi;
- g)i caporali fuochisti dei lagunari del genio)).
Testo vigente dal 15 ottobre 1931 al 2 novembre 1932 · versione 7 su Normattiva