Art. 91

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((Contraggono la ferma di anni tre:

  • a)i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;
  • b)coloro che si arruolano volontari nell'Arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
  • c)i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;
  • d)i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;
  • e)i caporali e gli appuntati musicanti;
  • f)i caporali maniscalchi;
  • g)i caporali fuochisti dei lagunari del genio)).

Testo vigente dal 15 ottobre 1931 al 2 novembre 1932 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art91 · fonte su Normattiva