Art. 98
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[1]Il Ministro per la guerra puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano:
- a)studenti di universita' o di istituti assimilati ad universita';
- b)studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.
[2]Il suddetto beneficio sara' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza al tiro a segno nazionale od ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 11 maggio 1929 · versione 0 su Normattiva