Art. 98

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[1]Il Ministro per la guerra puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano:

  • a)studenti di universita' o di istituti assimilati ad universita';
  • b)studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.

[2]Il suddetto beneficio sara' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza al tiro a segno nazionale od ai corsi di istruzione premilitare, ((o premarinara)) i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Testo vigente dal 11 maggio 1929 al 2 novembre 1932 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art98 · fonte su Normattiva