Art. 105
Non cumulabilita'
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro ne' con l'assegno di incollocabilita' ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva