Art. 122
Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva