Art. 142Ritenute non operate sugli assegni di attivita'

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo e' imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato e' tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art142 · fonte su Normattiva