Art. 144
Recupero dell'equo indennizzo
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva