Art. 146
Trasmissione della dichiarazione
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva