Art. 153Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato

Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione. Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art153 · fonte su Normattiva