Art. 16Personale postelegrafonico

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art16 · fonte su Normattiva