Art. 171 — Adempimenti dell'ufficio
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L'ufficio al quale e' trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Alla commissione medica e' inviato il rapporto informativo unitamente alla documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso. Qualora, pero', la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto chi i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva