Art. 174
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L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non puo' conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva