Art. 177

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Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermita' o le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio. Il comitato e' altresi' sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione centrale provvede in conformita' del parere della commissione medica ospedaliera.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art177 · fonte su Normattiva