Art. 18Campagne di guerra

Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art18 · fonte su Normattiva